
L’olio extravergine
d’oliva a Denominazione di Origine Protetta “Sabina”
deve avere le seguenti caratteristiche:
- Colore giallo oro con sfumature
sul verde per oli freschissimi
- Odore di fruttato
- Sapore fruttato, vellutato, uniforme,aromatico dolce, amaro e piccante
per gli oli freschissimi
- Acidità massima totale non eccedente g 0,6 per 100 g di olio,
numero di perossidi non eccedente 14 meq O2 per Kg di olio. Gli altri
parametri devono essere conformi alla normativa vigente nell’Unione
Europea.
- Deve essere prodotto prevalentemente con le seguenti varità
di olive: Cerboncella, Leccino, Raja, Pendolino, Frantoio, Moraiolo,
Olivastrone e Rosciola.
- Provenire da olive raccolte e trasformate nel territorio della DOP
Sabina
- Essere confezionato nella stessa area di produzione
- Essere estratto soltanto con processi meccanici e fisici per non alterare
le caratteristiche peculiari originarie del frutto
I dati sopra indicati sono stati tratti dal
disciplinare di produzione riconosciuto dall’Unione Europea con
Reg. CE n° 1263/96
La certificazione della D.O.P. “Sabina”
Viene rilasciata dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura
di Roma dove operano:
- Il Comitato di Certificazione
- Il Servizio Ispettivo
- Il Laboratorio Chimico – Merceologico con sale d’assaggio
La C.C.I.A.A. di Roma ai sensi del regolamento Europeo
certifica:
- L’origine della produzione
- Il processo produttivo
- Il processo di trasformazione
- Il prodotto ottenuto
Riconoscimento della D.O.P. “Sabina”
Le modalità per la certificazione
della D.O.P. “Sabina” sono le seguenti:
- Iscrizione dei terreni olivetani nell’elenco
Oliveti
- Iscrizione degli impianti di trasformazione delle olive nell’Elenco
Frantoi
- Iscrizione dei locali nei quali viene stoccato l’olio molito
, in attesa di certificazione, nell’Elenco Magazzini di Stoccaggio
- Iscrizione dei locali nei quali viene imbottigliato l’olio dopo
la certificazione, nell’Elenco Confezionatori
- Domanda annuale di assoggettamento
- Comunicazione da parte del conduttore dell’oliveto alla Camera
di Commercio dell’inizio della campagna di raccolta della olive
e dalla molitura della stesse
- Richiesta alla Camera di Commercio del prelievo dei campione dell’olio
per ogni lotto che si intende certificare
- Effettuare degli esami chimico –fisici ed organolettici presso
il Laboratorio Chimico della Camera di Commercio di Roma sui campioni
di olio prelevati
- Verifica da parte del Comitato di Certificazione della conformità
dell’etichetta da apporre sulla bottiglia
- Rilascio all’azienda interessata ,in caso di conformità
dell’olio ai requisiti stabiliti dal disciplinare di produzione,
del certificato di conformità e dell’autorizzazione all’uso
della D.O.P. e consegna dei bollini numerati da applicare sulle bottiglie,
Cercate questo bollino sulle bottiglie di olio extravergine di oliva 

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