L’olio extravergine d’oliva a Denominazione di Origine Protetta “Sabina” deve avere le seguenti caratteristiche:

- Colore giallo oro con sfumature sul verde per oli freschissimi
- Odore di fruttato
- Sapore fruttato, vellutato, uniforme,aromatico dolce, amaro e piccante per gli oli freschissimi
- Acidità massima totale non eccedente g 0,6 per 100 g di olio, numero di perossidi non eccedente 14 meq O2 per Kg di olio. Gli altri parametri devono essere conformi alla normativa vigente nell’Unione Europea.
- Deve essere prodotto prevalentemente con le seguenti varità di olive: Cerboncella, Leccino, Raja, Pendolino, Frantoio, Moraiolo, Olivastrone e Rosciola.
- Provenire da olive raccolte e trasformate nel territorio della DOP Sabina
- Essere confezionato nella stessa area di produzione
- Essere estratto soltanto con processi meccanici e fisici per non alterare le caratteristiche peculiari originarie del frutto

I dati sopra indicati sono stati tratti dal disciplinare di produzione riconosciuto dall’Unione Europea con Reg. CE n° 1263/96

La certificazione della D.O.P. “Sabina”
Viene rilasciata dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Roma dove operano:

- Il Comitato di Certificazione
- Il Servizio Ispettivo
- Il Laboratorio Chimico – Merceologico con sale d’assaggio


La C.C.I.A.A. di Roma ai sensi del regolamento Europeo certifica:

- L’origine della produzione
- Il processo produttivo
- Il processo di trasformazione
- Il prodotto ottenuto

Riconoscimento della D.O.P. “Sabina”

Le modalità per la certificazione della D.O.P. “Sabina” sono le seguenti:

- Iscrizione dei terreni olivetani nell’elenco Oliveti
- Iscrizione degli impianti di trasformazione delle olive nell’Elenco Frantoi
- Iscrizione dei locali nei quali viene stoccato l’olio molito , in attesa di certificazione, nell’Elenco Magazzini di Stoccaggio
- Iscrizione dei locali nei quali viene imbottigliato l’olio dopo la certificazione, nell’Elenco Confezionatori
- Domanda annuale di assoggettamento
- Comunicazione da parte del conduttore dell’oliveto alla Camera di Commercio dell’inizio della campagna di raccolta della olive e dalla molitura della stesse
- Richiesta alla Camera di Commercio del prelievo dei campione dell’olio per ogni lotto che si intende certificare
- Effettuare degli esami chimico –fisici ed organolettici presso il Laboratorio Chimico della Camera di Commercio di Roma sui campioni di olio prelevati
- Verifica da parte del Comitato di Certificazione della conformità dell’etichetta da apporre sulla bottiglia
- Rilascio all’azienda interessata ,in caso di conformità dell’olio ai requisiti stabiliti dal disciplinare di produzione, del certificato di conformità e dell’autorizzazione all’uso della D.O.P. e consegna dei bollini numerati da applicare sulle bottiglie,


Cercate questo bollino sulle bottiglie di olio extravergine di oliva